Partecipazioni tassate al 26%: novità con decorrenza differita
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore”
La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche è destinata ad essere cancellata dal nostro ordinamento. Da tempo si sentiva il bisogno di una semplificazione nella fiscalità dei redditi di capitali e diversi (da ultimo si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 luglio), soprattutto dopo che l’innalzamento al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva aveva paradossalmente reso superiore la tassazione dei proventi non qualificati. Su questo aspetto interviene ora l’articolo 88 del disegno di legge di bilancio 2018, il quale elimina la distinzione e sostanzialmente estende il prelievo attualmente previsto per le non qualificate a diversi fini: la misura dell’imposta sostitutiva; il regime del risparmio amministrato; il regime del risparmio gestito; la misura della ritenuta (che diventa sempre d’ imposta) sui dividendi.
Duplice decorrenza differita
Le modifiche normative non sono destinate a produrre effetti immediati, in quanto la norma che viene proposta al Parlamento dispone una duplice decorrenza differita: per i redditi di capitale (dividendi) la novità si applicherà agli importi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018; per i redditi diversi, le nuove regole riguardano le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019. Se verranno distribuiti dividendi a fronte di utili formatisi nei periodi fino al 2017, continueranno ad operare in via transitoria le regole attuali (quindi concorso parziale al reddito imponibile per il 40, il 49,72 ovvero il 58,14% del loro ammontare). Questa salvaguardia coprirà tutte le distribuzioni deliberate fino al…