Vanno messi a confronto il prezzo e il valore di realizzo

  • Elia
  • 08/03/2018

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore”

I principi contabili che si occupano della valutazione delle rimanenze nel bilancio d’esercizio dei soggetti che predispongono il bilancio secondo le regole del codice civile sono due: il principio Oic 13 che riguarda le rimanenze di magazzino e il principio Oic 23 che si interessa dei lavori in corso su ordinazione. Il principio contabile Oic 13, in sintesi, suddivide il  processo di rilevazione delle rimanenze in: rilevazione delle quantità e valutazione delle stesse.

Le rimanenze di magazzino

Quindi, il primo step è quello di identificare quando un bene può essere considerato una rimanenza. In questo senso, si ricorda che i beni acquistati rientrano tra le rimanenze solo dalla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici. Peraltro l’ Oic 13 chiarisce che qualora, a livello contrattuale, non vi sia coincidenza tra la data di trasferimento della proprietà e quella in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici, prevale quest’ultima quale data rilevante. Una volta definite le rimanenze e rilevate le quantità fisiche (inventario fisico alla chiusura dell’esercizio o sistema affidabile di scritture di magazzino con almeno una conta fisica annuale) si procede alla loro valutazione. Nel processo valutativo si devono identificare e mettere a confronto due elementi: da una parte il costo di acquisto o di produzione e dall’altra il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato…

 

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