Vanno messi a confronto il prezzo e il valore di realizzo
Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore”
I principi contabili che si occupano della valutazione delle rimanenze nel bilancio d’esercizio dei soggetti che predispongono il bilancio secondo le regole del codice civile sono due: il principio Oic 13 che riguarda le rimanenze di magazzino e il principio Oic 23 che si interessa dei lavori in corso su ordinazione. Il principio contabile Oic 13, in sintesi, suddivide il processo di rilevazione delle rimanenze in: rilevazione delle quantità e valutazione delle stesse.
Le rimanenze di magazzino
Quindi, il primo step è quello di identificare quando un bene può essere considerato una rimanenza. In questo senso, si ricorda che i beni acquistati rientrano tra le rimanenze solo dalla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici. Peraltro l’ Oic 13 chiarisce che qualora, a livello contrattuale, non vi sia coincidenza tra la data di trasferimento della proprietà e quella in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici, prevale quest’ultima quale data rilevante. Una volta definite le rimanenze e rilevate le quantità fisiche (inventario fisico alla chiusura dell’esercizio o sistema affidabile di scritture di magazzino con almeno una conta fisica annuale) si procede alla loro valutazione. Nel processo valutativo si devono identificare e mettere a confronto due elementi: da una parte il costo di acquisto o di produzione e dall’altra il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato…