Il coronavirus si riflette anche sui bilanci del 2019

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.

I tre principi

1. Oic 29: fatti successivi
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio (in genere, la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori). Ma se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione dell’assemblea si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio

2. Oic 9: liquidazione
L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio e il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire quando l’azienda non costituisce più un complesso produttivo funzionante. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri “di funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa

3. Oic 9: perdite durevoli
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore. Nel caso, stima il valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione solo nel caso in cui tale valore sia inferiore al valore netto contabile

1. Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

Siamo in presenza di accadimenti successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi:

a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ipotesi che qui non interessa);
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa;
c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale…

CONSULTA LIBERAMENTE L’ARTICOLO COMPLETO

RICEVI NOTIZIE E APPROFONDIMENTI PERIODICI A CURA DEI PROFESSIONISTI CLA CONSULTING

giulia

About giulia