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La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)

La disciplina relativa alle cosiddette “Controlled Foreign Companies Legislation” (CFC) è stata recentemente riformata dall’articolo 4 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, attuativo della Direttiva UE 2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. È questo l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.

Per effetto di queste novità:

  • nessuna rilevanza deve essere più attribuita alla localizzazione della società estera partecipata in un Paese classificabile tra quelli “black list” ovvero “white list”;
  • la disciplina delle CFC può essere disapplicata nell’ipotesi di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte della società estera nello Stato o territorio estero mediante l’impiego di personale, attrezzature, altre attività e locali.

Di seguito l’indice completo del documento, aggiornato al 30 aprile 2019.

  1. Chi deve applicare la CFC Rule
  2. Il requisito del controllo del soggetto estero
    1. Il controllo diretto
    2. Il controllo indiretto
    3. La verifica del requisito del controllo
  3. I requisiti dei soggetti esteri
    1. Le modalità di calcolo del tax rate effettivo
    2. Passive income test
  4. Determinazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero
    1. Le disposizioni applicabili
    2. I valori di bilancio di inizio periodo
  5. Imputazione e tassazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero
  6. Utili distribuiti dal soggetto estero
    1. Esclusione dalla formazione del reddito del soggetto residente degli utili distribuiti dalla società non residente
      1.  Catena di controllo
      2. Cessione della partecipazione nel soggetto estero
    2. Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
    3. La dichiarazione dei redditi
  7. Disposizioni antielusive
  8. Disapplicazione della disciplina cfc
  9. Le istanze di interpello
  10. L’obbligo del contraddittorio anticipato
  11. L’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi

Le nuove holding industriali e gli adempimenti connessi

L’articolo 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 (in recepimento della Direttiva 2016/1164 – c.d. Direttiva ATAD 1 – di contrasto all’elusione fiscale) ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 162-bis che fornisce (ai fini IRES e IRAP) la nuova definizione dei soggetti che operano nel settore finanziario, tra le quali sono ricomprese le holding industriali. È questo il Tema del mese di maggio 2019, l’approfondimento a cura dei professionisti Cla Consulting che si può consultare integralmente (come tutti gli arretrati) nella sezione dedicata del nostro sito.

Il novellato articolo 162-bis suddivide i soggetti che operano nel settore finanziario in tre macro categorie, ovvero:

  • gli “intermediari finanziari”;
  • le “società di partecipazione finanziaria”;
  • le “società di partecipazione non finanziaria”.

Ai fini della possibilità di classificare le holding industriali tra le “società di partecipazione non finanziaria”, il nuovo articolo 162-bis del TUIR attribuisce rilevanza esclusiva al solo parametro patrimoniale. Devono farsi rientrare in questa categoria i soggetti che:

  • esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
  • svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico.

Il nuovo articolo ha il pregio di definire chiaramente i requisiti da soddisfare per poter classificare le società tra le “holding industriali”. Per essere ricomprese in questa categoria l’attivo patrimoniale deve essere costituito da

  • assunzione di partecipazioni ed altri elementi patrimoniali in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
  • in misura superiore al 50%.

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Attuazione delle direttive anti abuso (ATAD)

Nella sezione Working paper del nostro sito è stato pubblicato il materiale illustrativo CLA relativo all’attuazione delle direttive anti abuso (ATAD) avvenuta con il decreto legislativo 142/2018. Ecco l’indice del documento:

  1. La deduzione degli interessi passivi
  2. La disciplina delle Cfc
  3. Dividendi black list
  4. Exit tax
  5. Disallineamento da ibridi
  6. Holding finanziarie e commerciali
  7. Appendice: il nuovo articolo 167 del Tuir

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Reddito d’impresa: restyling su quattro livelli

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano 
Testata: “Il Sole 24 Ore”

Il decreto legislativo 142 del 2018 ha recepito la direttiva 2016/1164/Ue (Atad 1, Anti tax avoidance directive) e le successive integrazioni della direttiva 2017/952/Ue (Atad 2); esso contiene diverse misure di concreta attuazione del piano antielusione varato dalla Commissione europea volto a rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno.

La scelta fondamentale del legislatore italiano è stata quella di introdurre norme relative alle specifiche tematiche, senza però modificare la norma anti abuso generale, nella considerazione che l’attuale formulazione dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) appare conforme al testo dell’articolo 6 della direttiva Atad 1.Questa soluzione è stata considerata coerente con il passato e condivisibile sul piano tecnico, in quanto la clausola dell’articolo 6 e quella dell’articolo 10-bis individuano le fattispecie abusive sulla base dei medesimi parametri, sia pure con sfumature lessicali diverse (si veda la circolare Assonime 27/2018).

I temi affrontati dal provvedimento sono raggruppabili in quattro filoni:

  • deducibilità di interessi passivi;
  • imposizione in uscita;
  • società controllate non residenti (Cfc rule, dividendi e plusvalenze);
  • disallineamenti da ibridi.

All’ analisi puntuale dei contenuti tecnici delle singole norme sono dedicati i successivi interventi di questo focus…

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