Tag : bilancio d’esercizio

Covid-19: controlli a distanza, continua l’attività dei sindaci

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Il coronavirus incide sull’attività del collegio sindacale, sia per quanto riguarda gli aspetti pratici sia per i contenuti delle verifiche.

Le verifiche periodiche

Nessuna delle norme di proroga riguarda l’attività dei sindaci, che quindi continueranno ad applicare l’articolo 2404, comma 1, del Codice civile: «Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni». Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni, lo stesso articolo del Codice civile già prevede che «la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione»…

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Focus: “I punti chiave”

1. RIDUZIONE DEL CAPITALE
Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del Codice civile (2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) che impongono di intervenire senza indugio nel caso in cui le perdite abbiano superato il terzo del capitale o lo abbiano ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge nelle Spa e nelle Srl. Le perdite si devono essere verificate nel 2020, quindi a causa del coronavirus.

2. CONTINUITÀ AZIENDALE
Se le condizioni per la continuità aziendale erano presenti alla chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, le valutazioni di bilancio possono essere mantenute anche per il 2020. Gli effetti del coronavirus non impongono quindi la valutazione delle poste attive e passive con criteri di liquidazione. La nota integrativa dovrà dare atto della presenza dei requisiti.

3 FINANZIAMENTI DEI SOCI
I finanziamenti concessi dai soci nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 potranno inseguito essere restituiti liberamente. Questi crediti dei soci non saranno sottoposti alle regole di postergazione previste dagli articoli 2467 e 2497-quinquies. La norma vuole consentire una immissione straordinaria di liquidità da parte dei soci senza che l’apporto avvenga in modo vincolato (a titolo di capitale).

Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque

In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto, dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari, deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi. Vediamo alcuni elementi che possono costituire un percorso logico di indagine…

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Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting, disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.

L’articolo 2423, comma 2, del Codice Civile prevede che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”. Inoltre, l’articolo 2424-bis, terzo comma, del codice civile specifica ulteriormente che: “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”. Nell’ambito della valutazione delle poste che compongono il bilancio d’esercizio, è quindi necessario verificare la necessità di rilevare delle passività potenziali attraverso lo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri.

Di seguito l’indice completo del documento:

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La correzione degli errori di bilancio

La correzione degli errori di bilancio è l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting, disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.

Durante la fase di rilevazione contabile dei fatti di gestione e in fase di redazione del bilancio d’esercizio, può verificarsi la necessità di dover correggere errori commessi nei precedenti esercizi. In questi casi, che siano errori matematici, dovuti ad erronee interpretazioni di fatti oppure errori dovuti a negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili, è necessario, da un lato, determinare il corretto comportamento contabile da seguire e, dall’altro, verificare la rilevanza fiscale della relativa correzione.

Di seguito l’indice del documento:

  • Premessa
  • La definizione di errore
  • Aspetti contabili
  • Aspetti fiscali

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Il coronavirus si riflette anche sui bilanci del 2019

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.

I tre principi

1. Oic 29: fatti successivi
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio (in genere, la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori). Ma se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione dell’assemblea si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio

2. Oic 9: liquidazione
L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio e il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire quando l’azienda non costituisce più un complesso produttivo funzionante. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri “di funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa

3. Oic 9: perdite durevoli
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore. Nel caso, stima il valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione solo nel caso in cui tale valore sia inferiore al valore netto contabile

1. Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

Siamo in presenza di accadimenti successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi:

a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ipotesi che qui non interessa);
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa;
c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale…

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Primo Ceppellini relatore al convegno “Bilancio d’esercizio”

Primo Ceppellini, partner fondatore di CLA Consulting, sarà relatore al convegno “Bilancio d’esercizio: le novità dei principi contabili ed il calcolo delle imposte” che si svolgerà il 5 marzo 2019 dalle 14.45 alle 18.15 a Malpensa Fiere, via 21 Settembre 16, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio

È online nella sezione Strumenti del nostro sito la pubblicazione monografica sul principio OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio. Il lavoro, aggiornato al 30 ottobre 2017, approfondisce in particolare:

  • la disciplina civilista e contabile che determina la composizione e gli schemi di bilancio in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali;
  • la composizione e gli schemi di bilancio per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (principio contabile internazionale IAS 1: “Presentazione del bilancio”);
  • un confronto tra la composizione e gli schemi di bilancio richiesti dai principi contabili nazionali con quelli richiesti dai principi contabili internazionali.

Di seguito l’indice del documento che può essere consultato nella sua interezza e scaricato liberamente dal nostro archivio.

Parte I – Compsizione e schemi del bilancio d’esercizio

  1. La composizione del bilancio;
  2. Lo stato patrimoniale;
    1. Gli aspetti generali;
    2. Le attività e passività a breve;
  3. Il conto economico;
    1. Gli aspetti generali;
    2. Il contenuto delle singole voci del Conto economico;
      1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1);
      2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2);
      3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3);
      4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A4);
      5. Altri ricavi e proventi (A5);
      6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6);
      7. Costi per servizi (B7);
      8. Costi per godimento di beni di terzi (B8);
      9. Spese per il personale (B9);
      10. Ammortamenti e svalutazioni (B10);
      11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B11);
      12. Accantonamenti per rischi (B12);
      13. Altri accantonamenti (B13);
      14. Oneri diversi di gestione (B14);
      15. Proventi da partecipazioni (C15);
      16. Altri proventi finanziari (C16);
      17. Interessi e altri oneri finanziari (C17);
      18. Utile e perdite su cambi (C17-bis);
      19. Società che non applicano il costo ammortizzato, voci (C16) e (C17);
      20. Rivalutazioni (D18) e svalutazioni (D19) di attività e passività finanziarie;
    3. Le imposte sul reddito dell’esercizio (20);
  4. La nota integrativa;
    1. Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e accordi fuori bilancio;
    2. Parti correlate;
    3. L’informativa sull’attività di direzione e coordinamento;
    4. L’informativa sugli strumenti finanziari e sui contratti derivati;
  5. Il bilancio d’esercizio in forma abbreviata;
    1. Gli aspetti generali;
    2. Lo Stato patrimoniale;
    3. Il Conto economico;
    4. La Nota integrativa;
  6. Il bilancio d’esercizio per le micro imprese;
    1. Gli aspetti generali;
  7. La relazione sulla gestione;
    1. L’articolo 2428 del Codice civile;
    2. La Relazione sulla Gestione;
  8. Le operazioni di leasing finanziario e di compravendita con retrolocazione finanziaria (c.d.“lease back”);
    1. Gli aspetti generali;
    2. Classificazione e rilevazione in bilancio;
      1. Società locatrice;
      2. 8.2.2 Società utilizzatrice;
      3. La Nota integrativa della società utilizzatrice;
    3. Plusvalenza e minusvalenza da Lease back;
  9. Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
    1. Gli aspetti generali;
    2. Effetti sul bilancio del venditore;
    3. Effetti sul bilancio dell’acquirente;
    4. La Nota integrativa della società acquirente.

Parte II – Principio contabile internazionale IAS

  1. Presentazone del bilancio;
  2. I soggetti interessati;
  3. Gli aspetti generali;
  4. Struttura e contenuto del bilancio;
    1. Il prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria;
      1. Distinzione tra le attività e passività “correnti” e “non correnti”;
      2. Attività correnti;
      3. Passività correnti;
    2. Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di Conto economico complessivo;
    3. Il prospetto relativo alle altre componenti di Conto economico complessivo dell’esercizio;
    4. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
    5. Le note al bilancio;
    6. Le cause di incertezza nelle stime;
    7. Il capitale.

Parte III Confronto tra il principio nazionale OIC 12 e il principio contabile internazionale IAS 1

  1. Le componenti di bilancio;
    1. Lo Stato patrimoniale;
    2. Il Conto economico;
    3. Altre componenti del bilancio.

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