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La disciplina degli interessi passivi per i soggetti Ires

La disciplina degli interessi passivi per i soggetti Ires è l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting, disponibile nella sezione dedicata del nostro sito. La disposizione in esame è stata riscritta dall’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, il quale ha recepito la Direttiva UE 12 luglio 2016 n. 11642. Le modifiche introdotte hanno effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal 1 gennaio 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente all’anno solare), fatta salva l’applicazione del regime transitorio previsto dal decreto.
Di seguito l’indice completo del documento:
  • 1. Ambito soggettivo
    • 1.1 Soggetti interessati
    • 1.2 Soggetti esclusi 
  • 2. Le regole di calcolo
    • 2.1 Gli interessi rilevanti
    • 2.2. Gli interessi esclusi
    • 2.3. Le regole di deducibilità degli interessi passivi
    • 2.4. Il riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi e attivi
      • 2.4.1. Riporto in avanti degli interessi passivi
      • 2.4.2. Riporto in avanti degli interessi attivi 
    • 2.5 Il ROL fiscale
    • 2.6 Il riporto in avanti del ROL fiscale 
  • 3. Rapporti con la disciplina del consolidato fiscale 
  • 4. Disciplina transitoria 
    • 4.1 Riporto in avanti degli interessi passivi generatisi in applicazione della disciplina previgente
    • 4.2 Riporto del ROL eccedente generatosi fino al 31 dicembre 2018 
    • 4.3 Componenti contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2018 con rilevanza fiscale negli esercizi successivi
    • 4.4 Componenti fiscali con segno negativo di rettifica di componenti rilevati in periodi d’imposta precedenti

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Creare gruppo non è mai elusione

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore

La risoluzione 40/E/2018 del 17 maggio diffonde la risposta a un interpello che prospetta un’operazione per creare un gruppo societario (conferendo partecipazioni) con finalità di ottimizzazione della gestione societaria. La struttura che ne nasce ha i requisiti per l’ adozione del consolidato fiscale nazionale. Le risposte delle Entrate (già analizzate sul Sole 24 Ore del 18 maggio) confermano sia la possibilità di adottare il regime di consolidamento sia l’assenza di ragioni elusive nella riorganizzazione societaria. Concentriamo l’attenzione su questo secondo aspetto, soprattutto per ricavare princìpi e criteri generali estrapolabili dalla risposta al caso specifico.

Il conferimento

L’operazione prevede il conferimento di partecipazioni di controllo in neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, posto in essere da persone fisiche a favore di una holding neo costituita. Non viene – correttamente – posto alcun dubbio su liceità dell’operazione e assenza di qualsiasi carattere elusivo. La risoluzione di fatto conferma l’assunto dell’istante secondo cui «la nuova struttura è perfettamente coerente con le logiche di gruppo che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e internazionale e consente di superare un’impostazione obsoleta che vede…

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