Tag : crediti

Covid-19: controlli a distanza, continua l’attività dei sindaci

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Il coronavirus incide sull’attività del collegio sindacale, sia per quanto riguarda gli aspetti pratici sia per i contenuti delle verifiche.

Le verifiche periodiche

Nessuna delle norme di proroga riguarda l’attività dei sindaci, che quindi continueranno ad applicare l’articolo 2404, comma 1, del Codice civile: «Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni». Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni, lo stesso articolo del Codice civile già prevede che «la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione»…

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Focus: “I punti chiave”

1. RIDUZIONE DEL CAPITALE
Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del Codice civile (2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) che impongono di intervenire senza indugio nel caso in cui le perdite abbiano superato il terzo del capitale o lo abbiano ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge nelle Spa e nelle Srl. Le perdite si devono essere verificate nel 2020, quindi a causa del coronavirus.

2. CONTINUITÀ AZIENDALE
Se le condizioni per la continuità aziendale erano presenti alla chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, le valutazioni di bilancio possono essere mantenute anche per il 2020. Gli effetti del coronavirus non impongono quindi la valutazione delle poste attive e passive con criteri di liquidazione. La nota integrativa dovrà dare atto della presenza dei requisiti.

3 FINANZIAMENTI DEI SOCI
I finanziamenti concessi dai soci nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 potranno inseguito essere restituiti liberamente. Questi crediti dei soci non saranno sottoposti alle regole di postergazione previste dagli articoli 2467 e 2497-quinquies. La norma vuole consentire una immissione straordinaria di liquidità da parte dei soci senza che l’apporto avvenga in modo vincolato (a titolo di capitale).

Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque

In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto, dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari, deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi. Vediamo alcuni elementi che possono costituire un percorso logico di indagine…

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Tax & Legal News – 3/2020

Operazioni con parti correlate e costi capitalizzati, libri contabili senza stampa, costi accessori su finanziamenti iscritti al nominale. Sono alcuni degli argomenti che trovate nel nuovo numero di Tax & Legal News, la newsletter di informazione fiscale e tributaria a cura dei professionisti Cla Consulting. L’ultima edizione è consultabile liberamente, insieme a tutti gli arretrati, nella sezione dedicata del nostro sito. Ecco l’indice completo:

Interpretazioni

  • L’utilizzo temporaneo all’estero non fa scattare la restituzione dell’iper ammortamento

Giurisprudenza

  • Operazioni con parti correlate e costi capitalizzati: l’orientamento dei giudici di Milano
  • La Cassazione conferma l’orientamento restrittivo sui crediti verso procedure (ante 2015)
  • L’infruttuosità dei finanziamenti soci deve risultare dalle scritture contabili

Dottrina

  • L’Ufficio del Massimario della Cassazione commenta i nuovi reati penali tributari
  • Libri contabili senza stampa: i problemi operativi
  • Costi accessori su finanziamenti iscritti al nominale: le regole AIDC
  • L’Assonime illustra la procedura alternativa per il patent box
  • Per il Notariato la divisione ereditaria sconta il registro all’1 %

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Crediti e debiti: valutazione al costo ammortizzato

La valutazione al costo ammortizzato e i riflessi fiscali dei crediti e dei debiti sono l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting, disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.

La valutazione dei crediti e dei debiti in base al criterio del costo ammortizzato è applicabile, in via obbligatoria alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria e a partire dalle operazioni effettuate con riferimento ai bilanci che hanno avuto inizio dal 1 gennaio 2016. I crediti e debiti sorti in precedenza possono continuare ad essere contabilizzati sulla base delle regole applicate nei bilanci precedenti, ovvero in base al relativo valore nominale. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le “micro-imprese” hanno la facoltà di non applicare questo criterio e, pertanto, possono ancora valutare crediti e debiti in base al relativo valore nominale.

Di seguito l’indice del documento:

  • Soggetti interessati ed esclusi
  • Tipologie di crediti e debiti interessati
  • I crediti
  • I debiti
  • Aspetti fiscali

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Il nuovo principio OIC 15

È online sul nostro sito alla sezione strumenti la guida monografica “I crediti” che esamina le recenti evoluzioni normative recepite dall’OIC 15. A partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, infatti, il D.lgs 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto nel Codice civile sostanziali novità. Per questo nel mese di dicembre 2016, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali, tra cui quelli relativi ai crediti. Con la pubblicazione della nuova versione dell’OIC 15, il principio contabile in esame ha subito una serie di modifiche sostanziali rispetto al passato.

I principali aggiornamenti apportati all’OIC 15

  • Nuove definizioni. L’OIC ha inserito una serie di definizioni tratte dai principi contabili internazionali che fanno riferimento ai concetti di costo ammortizzato, criterio dell’interesse effettivo, tasso di interesse effettivo, costi di transazione.
  • Classificazione delle voci. La struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del c.c. e bilanci delle micro-imprese ex art. 2435-ter del c.c. in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all’informativa di nota integrativa.
  • Rilevazione iniziale e valutazione. È stata recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione e valutazione dei crediti. Inoltre, sono state dettate le regole conseguenti all’introduzione dell’obbligo previsto per i crediti di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato. Da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell’attualizzazione producano effetti rilevanti sul bilancio.
  • Nota integrativa. È stata precisata l’informativa da inserire in nota integrativa per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata mentre per le micro imprese è stato previsto l’esonero di redazione della nota integrativa

La seconda parte dello strumento è relativa invece ai principi contabili internazionali