Tag : crisi economica

Covid-19: controlli a distanza, continua l’attività dei sindaci

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

Il coronavirus incide sull’attività del collegio sindacale, sia per quanto riguarda gli aspetti pratici sia per i contenuti delle verifiche.

Le verifiche periodiche

Nessuna delle norme di proroga riguarda l’attività dei sindaci, che quindi continueranno ad applicare l’articolo 2404, comma 1, del Codice civile: «Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni». Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni, lo stesso articolo del Codice civile già prevede che «la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione»…

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Focus: “I punti chiave”

1. RIDUZIONE DEL CAPITALE
Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del Codice civile (2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) che impongono di intervenire senza indugio nel caso in cui le perdite abbiano superato il terzo del capitale o lo abbiano ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge nelle Spa e nelle Srl. Le perdite si devono essere verificate nel 2020, quindi a causa del coronavirus.

2. CONTINUITÀ AZIENDALE
Se le condizioni per la continuità aziendale erano presenti alla chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, le valutazioni di bilancio possono essere mantenute anche per il 2020. Gli effetti del coronavirus non impongono quindi la valutazione delle poste attive e passive con criteri di liquidazione. La nota integrativa dovrà dare atto della presenza dei requisiti.

3 FINANZIAMENTI DEI SOCI
I finanziamenti concessi dai soci nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 potranno inseguito essere restituiti liberamente. Questi crediti dei soci non saranno sottoposti alle regole di postergazione previste dagli articoli 2467 e 2497-quinquies. La norma vuole consentire una immissione straordinaria di liquidità da parte dei soci senza che l’apporto avvenga in modo vincolato (a titolo di capitale).

Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque

In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto, dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari, deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi. Vediamo alcuni elementi che possono costituire un percorso logico di indagine…

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Imprese resistenti alla crisi con più capitale e aggregazioni

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

La crisi economica che si profila all’orizzonte dovrà essere affrontata con misure straordinarie anche in campo fiscale. Se si vuole veramente incidere, occorrono interventi diversi dalla logica seguita fino ad oggi, basata solo sulle priorità di evitare cali di gettito con un utilizzo smisurato di burocrazia dagli effetti disincentivanti. Il fisco può diventare un driver per offrire alternative alle imprese sia nel superamento dell’esigenza più urgente, che è quella di disporre di liquidità (ad esempio incrementando il ricorso a mezzi propri), sia per favorire la crescita dimensionale, creando un sistema di soggetti più solidi ed evitando che realtà di piccole-medie dimensioni scompaiano con il loro bagaglio di conoscenze. Analizziamo alcuni aspetti, prescindendo da considerazioni di copertura e di gettito.

La capitalizzazione

L’aiuto alla crescita economica (Ace) è teoricamente un meccanismo sensato, ma nel corso del tempo è diventato complicato e, soprattutto, insignificante. Se si vogliono spingere i soci a investire le loro finanze nell’impresa, il premio deve essere elevato, sotto un doppio profilo:

  • le somme versate a titolo di capitale e gli utili accantonati devono generare una quota di reddito esente per un importo significativo che tenga conto del rischio effettivo del socio investitore che immette o lascia liquidità nel patrimonio aziendale (in passato il coefficiente è stato al massimo il 4,75%; oggi si dovrebbe forse raddoppiarlo);
  • quando la società potrà distribuire dividendi, le ritenute (sulla parte di dividendo proporzionale all’apporto di nuova liquidità) dovrebbero essere ben inferiori all’attuale 26 per cento…

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