Credito per le imposte pagate all’estero
L’articolo 165 del Tuir disciplina il credito d’imposta che viene riconosciuto ai contribuenti residenti per i redditi prodotti all’estero per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione in Italia. È questo l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.
L’impianto del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir prevede:
- la rilevanza delle perdite pregresse nel calcolo del reddito complessivo
- l’individuazione giuridica dei redditi esteri;
- la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare la detrazione del credito d’imposta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è dichiarato il relativo reddito;
- la previsione, per i redditi d’impresa, di un meccanismo di riporto, per un periodo pari ad otto esercizi, della quota d’imposta estera eccedente la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero;
- l’espresso riconoscimento del credito d’imposta in misura proporzionale alla quota di reddito estero che concorre alla formazione della base imponibile in Italia.
Di seguito l’indice completo del documento, aggiornato al 30 giugno 2019.
- Premessa
- Requisiti per il riconoscimento del credito
- Definitività delle imposte pagate all’estero
- Assimilazione delle imposte versate all’estero all’imposta sul reddito italiana
- Concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo
- Determinazione del credito d’imposta
- Rapporto tra reddito estero e reddito complessivo
- Elementi rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta
- Credito d’imposta estero nell’accertamento
- Riporto delle imposte estere
- Rapporto tra la norma e la disciplina convenzionale