Tag : reddito di impresa

Patent box e Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Patent box, ora bastano i documenti sui costi.

Autori: Roberto Lugano
Testata: Il Sole 24 Ore

La nuova versione del patent box mantiene la protezione dalle sanzioni (comma 6 dell’articolo 6 del Dl 146/21) a patto che il contribuente predisponga l’idonea documentazione prevista da un provvedimento del direttore delle Entrate e che la consegni in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.

 

Investimenti da ripensare guardando (anche) al fisco.

Autori: Primo Ceppellini
Testata: Il Sole 24 Ore

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato con modifiche le norme riguardanti i crediti d’imposta utilizzabili dalle imprese a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali, nonché quelli per l’attività di ricerca e sviluppo (R&S). Nella sostanza il legislatore non è intervenuto sulla struttura delle agevolazioni ma ha ridefinito le scadenze e le misure dei benefici.

 

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Ceppellini relatore su fiscalità delle imprese e operazioni straordinarie

Primo Ceppellini sarà relatore alla giornata di studio “Fiscalità delle imprese e operazioni straordinarie: novità del decreto crescita, interpretazioni e giurisprudenza” organizzata dall’ODCEC di Cuneo. L’intervento verterà su:

La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata agli iscritti e ai praticanti dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e darà diritto all’acquisizione di 4 crediti formativi professionali. Consulta il programma completo

 

Modalità di applicazione del patent box nel periodo d’imposta 2019

Grazie al Decreto Crescita (articolo 4 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58), i titolari di redditi di impresa che optano per il Patent box hanno un’alternativa alla procedura di ruling (articolo 31‐ter del DPR n. 600/1973). È questo il Tema del mese di novembre 2019, l’approfondimento a cura dei professionisti Cla Consulting che si può consultare integralmente (come tutti gli arretrati) nella sezione dedicata del nostro sito.

La norma permette ai titolari di reddito di impresa che optano per il patent box di determinare autonomamente il relativo reddito, redigendo la documentazione richiesta sulla base delle regole previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2019 n. 658445 per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

In particolare possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

  • coloro che hanno concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box, in alternativa al rinnovo dello stesso;
  • coloro che, alla data del 1 maggio 2019, hanno in corso una procedura di Patent box, previa comunicazione di rinuncia alla prosecuzione della procedura.

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IFRS 16 Leasing

L’IFRS 16 Leasing sostituisce obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 lo IAS 17 e le interpretazioni vigenti sui contratti di leasing. I significativi cambiamenti di rilevazione contabile nei contratti leasing e locazione influenzano la modalità attraverso i cui tali contratti assumono rilevanza  nella determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP. Il documento, che si può consultare e scaricare liberamente dalla sezione dedicata del nostro sito ha la finalità di illustrare i principi di natura tributaria contenuti nel Decreto Ministeriale del 5 agosto 2019, evidenziando gli aspetti operativi da considerare nella determinazione degli imponibili fiscali delle società.

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Credito per le imposte pagate all’estero

L’articolo 165 del Tuir disciplina il credito d’imposta che viene riconosciuto ai contribuenti residenti per i redditi prodotti all’estero per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione in Italia. È questo l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti CLA Consulting disponibile nella sezione dedicata del nostro sito.

L’impianto del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir prevede:

  1. la rilevanza delle perdite pregresse nel calcolo del reddito complessivo
  2. l’individuazione giuridica dei redditi esteri;
  3. la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare la detrazione del credito d’imposta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è dichiarato il relativo reddito;
  4. la previsione, per i redditi d’impresa, di un meccanismo di riporto, per un periodo pari ad otto esercizi, della quota d’imposta estera eccedente la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero;
  5. l’espresso riconoscimento del credito d’imposta in misura proporzionale alla quota di reddito estero che concorre alla formazione della base imponibile in Italia.

Di seguito l’indice completo del documento, aggiornato al 30 giugno 2019.

  1. Premessa
  2. Requisiti per il riconoscimento del credito
    1. Definitività delle imposte pagate all’estero
    2. Assimilazione delle imposte versate all’estero all’imposta sul reddito italiana
    3. Concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo
  3. Determinazione del credito d’imposta
    1. Rapporto tra reddito estero e reddito complessivo
    2. Elementi rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta
    3. Credito d’imposta estero nell’accertamento
  4. Riporto delle imposte estere 
  5. Rapporto tra la norma e la disciplina convenzionale

Reddito d’impresa: restyling su quattro livelli

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano 
Testata: “Il Sole 24 Ore”

Il decreto legislativo 142 del 2018 ha recepito la direttiva 2016/1164/Ue (Atad 1, Anti tax avoidance directive) e le successive integrazioni della direttiva 2017/952/Ue (Atad 2); esso contiene diverse misure di concreta attuazione del piano antielusione varato dalla Commissione europea volto a rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno.

La scelta fondamentale del legislatore italiano è stata quella di introdurre norme relative alle specifiche tematiche, senza però modificare la norma anti abuso generale, nella considerazione che l’attuale formulazione dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) appare conforme al testo dell’articolo 6 della direttiva Atad 1.Questa soluzione è stata considerata coerente con il passato e condivisibile sul piano tecnico, in quanto la clausola dell’articolo 6 e quella dell’articolo 10-bis individuano le fattispecie abusive sulla base dei medesimi parametri, sia pure con sfumature lessicali diverse (si veda la circolare Assonime 27/2018).

I temi affrontati dal provvedimento sono raggruppabili in quattro filoni:

  • deducibilità di interessi passivi;
  • imposizione in uscita;
  • società controllate non residenti (Cfc rule, dividendi e plusvalenze);
  • disallineamenti da ibridi.

All’ analisi puntuale dei contenuti tecnici delle singole norme sono dedicati i successivi interventi di questo focus…

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Participation exemption

La participation exemption prevede l’esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni aventi determinati requisiti. La percentuale di esenzione è stata fissata in misura pari al 95% del relativo ammontare. È questo istituto, recepito nell’articolo 87 del Tuir, l’argomento del nuovo strumento mensile disponibile da oggi. L’approfondimento a cura dei professionisti Cla Consulting e aggiornato al 30 aprile 2018 esamina i requisiti, gli effetti ed i rapporti con altre norme, oltre ai soggetti ammessi alla fruizione del regime di esenzione, che sono

  1. i soggetti passivi d’imposta ai fini Ires;
  2. le società di persone e le persone fisiche titolari di reddito d’impresa.

Ecco l’indice completo del documento, liberamente consultabile sul nostro archivio.

  1. Caratteristiche generali

  2. Requisiti

    1. Il periodo minimo di possesso
    2. L’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
    3. La residenza fiscale
      1. Residenza fiscale della partecipata in Paesi “black list”
    4. L’esercizio dell’impresa commerciale
      1. Esercizio congiunto di attività commerciale e non
      2. Società quotate e offerte pubbliche di vendita
  3. Il requisito della commercialità per le società immobiliari

    1. La locazione nelle società immobiliari
  4. Le holding

    1. Le holding pure
      1. Le sub-holding
    2. Le holding miste
  5. Operazioni straordinarie

    1. Il conferimento d’azienda
      1. Effetti sui requisiti soggettivi
      2. Effetti sui requisiti oggettivi
    2. Conferimento di partecipazioni
      1. Ambito soggettivo
      2. Le altre partecipazioni
    3. La fusione
      1. Effetti sui requisiti soggettivi
      2. Effetti sui requisiti oggettivi
    4. La scissione
      1. Effetti sui requisiti soggettivi
      2. Effetti sui requisiti oggettivi
      3. Il costo fiscale delle partecipazioni in caso di scissione della partecipata
    5. La trasformazione
      1. La trasformazione di soggetti in contabilità semplificata
      2. Trasformazione societaria: formazione di più periodi d’imposta nello stesso anno solare
  6. Il rapporto con la disciplina delle società di comodo

  7. Distribuzione di riserve di capitale, recesso ed esclusione del socio

    1. Distribuzione di riserve di capitale
    2. Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza e liquidazione della società
  8. Le attività diverse dalle partecipazioni

    1. Strumenti finanziari similari alle azioni
    2. Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili
    3. Azioni proprie
    4. Diritto di usufrutto, diritti d’opzione e obbligazioni convertibili
    5. Quote di fondi comuni di investimento e di partecipazione alle Sicav
    6. Pronti contro termine e prestito titoli
    7. Titoli e strumenti finanziari emessi dai non residenti e contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti
  9. Classificazione delle partecipazioni

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L’avviamento va dedotto per intero

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Testata: “Il Sole 24 Ore

Il conferimento di azienda ha da tempo trovato una disciplina fiscale stabile nell’articolo 176 del Tuir. C’è però una fattispecie sulla quale le istruzioni dell’agenzia delle Entrate portano a conclusioni anomale: si tratta del caso in cui viene conferita una azienda acquistata in precedenza, per la quale è stato contabilizzato un avviamento. La posizione ufficiale delle Entrate è stata espressa nella circolare 8/E del 4 marzo 2010; in modo abbastanza sorprendente, l’avviamento è stato considerato come un elemento scindibile dal complesso di beni aziendali che non può essere oggetto di conferimento: «Considerato che il valore dell’asset avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale di riferimento), si ritiene che tale posta contabile debba essere esclusa dal concetto di azienda conferita».

Conferimento d’azienda individuale

La dottrina ha ampiamente criticato questa posizione, propendendo per una ipotesi diametralmente opposta: la norma di comportamento Aidc 181 del 10 giugno 2011 ha infatti affermato che in caso «di conferimento d’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente». In ogni caso, secondo le Entrate, l’ammortamento dell’avviamento prosegue presso il soggetto conferente; trattandosi nel caso di specie di una società che continua a dichiarare reddito di impresa, non vi sono penalizzazioni derivanti da questa impostazione. Diversa è la situazione in cui il soggetto conferente perde lo status di imprenditore, cosa che avviene nel caso di conferimento dell’impresa individuale.

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Le novità fiscali di fine anno – Dispensa

È disponibile nella sezione dedicata del nostro sito la prima parte della dispensa del corso “Le novità fiscali di fine anno”, a cura dei professionisti CLA Consulting. Il fascicolo riassume i cambiamenti relativi reddito d’impresa intervenuti a fine 2017. Per conoscere i gli altri eventi formativi in programma, visitare la pagina Corsi e convegni.

 

 

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Tuir 2017

È stato pubblicato dal Sole 24 Ore il “Testo unico delle imposte sui redditi 2017: il volume che annualmente analizza articolo per articolo il Dpr 917/86 (Tuir) alla luce della continua evoluzione normativa. Questa 22^ edizione presenta notevoli aggiornamenti nei contenuti rispetto agli anni precedenti. Nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 sono intervenute numerose novità: dall’introduzione di incentivi e regimi alternativi di tassazione, al cambiamento della determinazione dell’imponibile per determinati soggetti.

Iper-ammortamenti e Iri.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione del 40% per l’ammortamento dei beni strumentali nuovi e introdotto iper-ammortamenti sugli investimenti tecnologici per il progetto industria 4.0. Per le imprese in contabilità semplificata inoltre è stata modificata la regola di determinazione del reddito, che diventa analogo a quello in vigore per i lavoratori autonomi. È poi stata introdotta l’Iri, ovvero l’imposta sul reddito di impresa, che permetterà ai soggetti Irpef di pagare un’imposta in misura fissa sul risultato dell’impresa.

Nuove regole di bilancio.

La modifica normativa che ha inciso maggiormente sul Tuir, tuttavia, è l’introduzione di una valenza fiscale all’applicazione delle nuove regole di formazione dei bilanci. Le novità introdotte col decreto legge 244/2016 hanno infatti reso applicabile il principio di derivazione rafforzata anche alle imprese che redigono i bilanci seguendo i principi contabili nazionali. Ciò ha reso necessario un corposo e mirato intervento sulle norme del Tuir per renderle compatibile con il nuovo sistema di collegamento tra utile di bilancio e reddito imponibile.

Altri tipi di reddito.

Questa edizione 2017 del testo unico approfondisce tutte queste variazioni, così come quelle che hanno interessato i soggetti che dichiarano altri tipi di reddito. Come di consueto sono poi stati aggiornati i riferimenti dei documenti interpretativi e della giurisprudenza che nell’ultimo anno si sono occupati di questioni relative alle imposte sul reddito.