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L’abuso del diritto

L’abuso del diritto è l’argomento del nuovo Strumento mensile a cura dei professionisti Cla Consulting. Il documento, che può essere consultato e scaricato liberamente dalla sezione dedicata del nostro archivio, si concentra sulle caratteristiche dell’abuso, tracciando una distinzione tra il comportamento abusivo e la legittima scelta della via fiscalmente meno onerosa.

La disciplina relativa all’elusione e dell’abuso del diritto è dettata dall’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente, che rende applicabile il concetto di abuso del diritto alla generalità dei tributi. In sintesi:

  • si è nell’ambito del legittimo risparmio d’imposta quando il contribuente adotta soluzioni e percorsi giuridici cui il sistema espressamente accorda un trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altri, equivalenti per effetti economici e/o giuridici conseguibili;
  • si rientra nell’abuso quando, viceversa, la costruzione della fattispecie che ha determinato l’applicazione del regime fiscale prescelto è in contrasto con le finalità della relativa disciplina (sicché l’accesso a questo regime può ritenersi implicitamente disapprovato dall’ordinamento).

Ecco l’indice completo:

  1. La norma di legge
  2. La definizione dell’abuso
  3. Gli elementi costitutivi dell’abuso
    1. L’assenza di ragioni economiche
    2. Il vantaggio fiscale indebito
    3. La natura essenziale del vantaggio fiscale
  4. Le valide ragioni extrafiscali
  5. La facoltà di scelta del contribuente
  6. Le regole procedurali per gli accertamenti
  7. Le sanzioni
  8. L’interpello preventivo

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Operazioni straordinarie: la via meno onerosa non è abuso

Intervista a Roberto Lugano
Testata:IPSOA Quotidiano

“Non è più contestabile al contribuente la scelta della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale, nella consapevolezza della libertà delle scelte imprenditoriali”. Lo ha ricordato Roberto Lugano parlando di operazioni straordinarie e abuso del diritto nell’intervista rilasciata a IPSOA Quotidiano. “Molto spesso”, ha sottolineato Lugano, “viene considerata la strada che i contribuenti adottano per arrivare a determinati risultati: quando si tratta di un percorso fisiologico il parere dell’Agenzia è quasi sempre positivo. Quando invece le scelte adottate o proposte sono più tortuose e sono molto vicine ad un utilizzo distorto dei normali istituti è più facile che vengano individuati i presupposti per l’abuso”.

La legge di Bilancio 2019 ripropone la norma sull’affrancamento del valore delle
partecipazioni. Come si lega questo aspetto con le recenti contestazioni alle
manovre di leveraged cash out?
Non c’è necessariamente un collegamento tra i due aspetti: tutto dipende dal modo in cui viene utilizzata la norma che consente di affrancare con una perizia asseverata il valore delle partecipazioni. L’impiego fisiologico di questa agevolazione è quello di annullare o comunque di ridurre il capital gain nel caso di cessione delle partecipazioni a soggetti terzi a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva.
Talvolta, in passato, sono state costruite strutture societarie ad hoc da utilizzare per l’acquisto delle quote da parte degli stessi soci: in pratica, veniva venduta una società con riserve di utili ad un nuovo soggetto che, una volta incassati i dividendi, pagava ai soci originari le partecipazioni acquistate.
In questo modo, i soci di partenza trasformavano i propri proventi da dividendi in capital gain, riuscendo ad evitare l’imposizione piena su questi ultimi grazie alla “rivalutazione” del costo. L’amministrazione finanziaria sta aggredendo queste operazioni, ed ha incontrato anche il conforto delle prime sentenze di merito.

Molti interpelli riguardano il tema dell’abuso del diritto. Quali sono gli elementi comuni che si possono ricavare dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate?
Ci sono diversi temi che emergono dalle prime risposte. Innanzi tutto, viene confermato lo spirito per cui non è più contestabile al contribuente la scelta della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale, nella consapevolezza della libertà delle scelte imprenditoriali…

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Risparmio d’imposta sospetto se la soluzione è artificiosa

Autori: Primo Ceppellini e Roberto Lugano 
Testata: “Il Sole 24 Ore”

La valutazione dell’elusività di una serie di operazioni si basa, in primo luogo, sull’analisi delle ragioni perseguite dai contribuenti al fine di valutare se il risparmio d’imposta è da ritenersi indebito. Questa valutazione non riguarda solo il risultato che si vuole ottenere, ma anche la strada adottata per raggiungerlo; sotto questo profilo è necessario confrontare le soluzioni proposte dal contribuente con quelle che sarebbe ragionevole adottare, fermo restando che è sempre insindacabile la scelta di avvalersi, tra due ipotesi corrette, della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale. Dall’analisi di recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate a interpelli, infatti, emerge chiaramente come le strade alternative debbano essere entrambe “fisiologiche” e non costruite in modo artificioso solo ed esclusivamente per beneficiare di una norma di favore.

Nella prima risposta (36 del 12 ottobre 2018) l’operazione oggetto di valutazione è una scissione parziale non proporzionale, motivata dal contrasto tra i soci a proposito della gestione dei beni dell’impresa (immobili locati a terzi). La scissione avviene a favore di quattro società beneficiarie, ognuna delle quali è posseduta integralmente da uno dei quattro soci della società, e i valori netti degli asset ricevuti dalle singole beneficiarie rispecchiano la proporzione tra le quote di partecipazione nella scissa. Le motivazioni dell’operazione sono basate sul conflitto tra i soci, mentre le quote delle nuove beneficiarie non sono in alcun modo destinate ad essere cedute a terzi: proprio queste considerazioni guidano la risposta dell’Agenzia, che conferma la non elusività dell’operazione, sottolineando il fatto che i beni rimangono in regime di impresa. Non è invece stata presa in considerazione, correttamente, l’esistenza di una alternativa più onerosa, e cioè l’assegnazione dei beni ai soci con conseguente effetto fiscale sia sulla società assegnante, sia sui soci assegnatari…

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