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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali

In occasione di recenti eventi pubblici organizzati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in relazione all’ambito applicativo delle novità fiscali che sono state introdotte dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) e dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019). È questo il Tema del mese di marzo 2019, l’approfondimento a cura dei professionisti Cla Consulting che si può consultare integralmente (come tutti gli arretrati) nella sezione dedicata del nostro sito.

Ecco un sommario dei temi trattati

  1. IRES
    1. Interessi passivi
      1. Applicabilità per le microimprese
      2. Bilancio in forma abbreviata
      3. Costi non contabilizzati e accertamento penale
    2. Iperammortamento
      1. Cumulo con la mini IRES
      2. Investimenti rilevanti
      3. Rapporto con il “super ammortamento”
      4. Recupero dell’agevolazione
    3. Classificabilità della holding tra gli intermediari finanziari
  2. WELFARE AZIENDALE
    1. Documentabilità dei rimborsi spese
    2. Rimborso delle spese istruzione
    3. Rimborso delle spese di trasporto
    4. Spese di assistenza ai familiari non autosufficienti
  3. BILANCIO
    1. Valore delle aree sottostanti a fabbricati
  4. FISCALITÀ INTERNAZIONALE
    1. Disciplina CFC
    2. Utili black list
    3. Idoneità della documentazione dei prezzi di trasferimento
    4. Transfer pricing e sanzioni
    5. Entry tax e minusvalenze latenti
  5. FATTURA ELETTRONICA
    1. Termine di emissione
    2. Rapporti B2B e B2C
    3. Acquisto di carburante
    4. Fattura accompagnatoria e copia di cortesia
    5. Fatturazione differita
    6. Sanzioni
  6. IVA
    1. Detrazione IVA
    2. Detrazione IVA (acquisti effettuati nel 2018 con fattura ricevuta nel 2019)
    3. Intrastat e esterometro
    4. Mancata iscrizione al VIES
  7. PACE FISCALE
    1. Definizione delle liti pendenti
      1. Atti impositivi definibili
      2. Coobligati
      3. Società di capitali o di persone trasparenti
      4. Termine per la notifica del ricorso
      5. Definizione della lite con pagamento del 5%
      6. Definizione della lite con doppia soccombenza dell’Agenzia e rinvio
      7. Valore della controversia
      8. Determinazione dell’importo dovuto
      9. Sanzioni collegate al tributo
      10. Sospensione dei termini di impugnazione
      11. Il perfezionamento della procedura
    2. Definizione degli atti di accertamento
      1. Atti relativi all’imposta di registro
      2. Società in liquidazione senza c/c bancari
    3. Definizione agevolata dei PVC
      1. Le violazioni regolarizzabili
      2. Causa ostativa
      3. Atti definibili
    4. Rottamazione – ter
    5. Saldo a stralcio

CONSULTA LIBERAMENTE IL DOCUMENTO COMPLETO

Tax & Legal News 18 – 1 ottobre 2018

Contratti di cash pooling, credito d’imposta pubblicitario, Iva di gruppo, utility token digitali, aiuti de minimis. Sono questi alcuni degli argomenti del nuovo numero di “Tax & Legal News”, la newsletter di informazione fiscale e tributaria a cura dei professionisti Cla Consulting. L’edizione del 1 ottobre 2018 è consultabile liberamente, insieme a tutti gli arretrati, nella sezione dedicata del nostro sito internet. Ecco l’indice completo:

Legislazione

Interpretazioni

  • Chiarimenti sull’invio del modello per il credito – pubblicità
  • Come dedurre le perdite su crediti non imputate nell’esercizio di competenza
  • Il trattamento fiscale degli utility token digitali
  • Territorialità Iva per i servizi collaterali ad immobili congressuali
  • La rettifica decennale nel leasing decorre dalla data di riscatto

Giurisprudenza

  • Gli elementi rilevanti nel contratto di cash pooling
  • È tassato l’azzeramento del fondo costituito con accantonamenti indeducibili
  • La mancata dichiarazione Iva non pregiudica il riporto del credito

Dottrina

  • Nuove massime dal Comitato Triveneto dei Notai per le SRL – PMI
  • Aiuti de minimis: dai commercialisti un documento di ricerca
  • Per la rinuncia al plafond è sufficiente il comportamento concludente
  • L’iscrizione al VIES ha solo rilevanza formale